
Obblighi dei datori
di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - D.Lgs.626/94
D.Lgs. 626/94
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo del lavoro. (omissis)
Articolo 4 - Obblighi del datore di lavoro,
del dirigente e del preposto
1 - Il
datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze
o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari.
2 - All’esito
della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora
un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di
prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera
a);
c) il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3 - Il
documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità
produttiva.
4 - Il
datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda
secondo le regole di cui all’articolo 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione
e protezione interno o esterno all’azienda secondo le
regole di cui all’articolo 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’articolo
16, il medico competente.
5 - Il
datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso
e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione
e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori
tiene conto della capacità e delle condizioni degli stessi
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del
medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività
produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;
i) informa al più presto possibile
i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente
motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione per
le misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni
ed alla documentazione aziendale di cui all’articolo 19,
comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare
che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza
dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il
nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato,
le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché
la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è
redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente, di cui dall’articolo 393 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, e successive
modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione
dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di
tale decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza
nei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c)
e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e all’evacuazione dei lavoratori,
nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell’attività,
alle dimensioni dell’azienda, ovvero all’unità
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6 - Il
datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con
il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza
sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7 - La
valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma
2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8 - Il
datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità
produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto
professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso
ne fa richiesta.
9 - Per
le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da
emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dell’industria del commercio
e dell’artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi
e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi
degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive
ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione
e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e
alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10 - Per
le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno
o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dell’industria del commercio e dell’artigianato
e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente
per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità,
nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive
che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato
nell’Allegato l;
b) i casi in cui è possibile la riduzione
a una sola volta l’anno della visita di cui all’articolo
17, lettera h) degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l’obbligatorietà di
visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni
di rischio.
11 - Fatta
eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell’Allegato,
il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle
aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque
ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione
della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi
ad essa collegati. L’autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette
agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché
le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici
settori produttivi con uno o più decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con in Ministri
della sanità, dell’industria del commercio e dell’artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno,
per quanto di rispettiva competenza.
12 - Gli
obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura
e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
Decreto
legislativo 626: la sicurezza dei lavoratori negli ambienti
di lavoro»»
Obblighi
dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - D.Lgs.626/94»»

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