Decreto legislativo 626: la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro

L’entrata in vigore in Italia del Decreto Legislativo 626/94, impone alle aziende l’attuazione di tutti quei provvedimenti che migliorano la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, ritenendo responsabili civilmente e penalmente i responsabili della sicurezza ed i titolari delle aziende che non si adeguano alla normativa (a lato riportiamo un estratto del Decreto Legislativo 626/94 che riporta gli obblighi del datore di lavoro).


Relativamente alla
protezione degli occhi, il Decreto dice che i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge o di materiale incandescente, caustico, corrosivo o comunque “dannoso”, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.
Occhiali e visiere di protezione sono riconosciuti come dispositivi di protezione. Gli occhiali di protezione con lenti correttive sono regolati dalla direttiva CEE 89/686.
Questa direttiva prevede che ogni dispositivo di protezione riporti la marcatura CE sia sull’occhiale che sulla lente.
Questa marcatura attesta la rispondenza del prodotto ai requisiti della direttiva.

È importante notare che il dispositivo di sicurezza oggetto di rispondenza alla normativa è l’occhiale completo, ovvero già assemblato con le lenti correttive presso laboratori appositamente certificati.

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Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - D.Lgs.626/94»»


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