
Decreto legislativo
626: la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro
L’entrata
in vigore in Italia del Decreto
Legislativo 626/94, impone alle
aziende l’attuazione di tutti quei provvedimenti che migliorano
la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro,
ritenendo responsabili civilmente
e penalmente i responsabili della sicurezza ed i titolari delle
aziende che non si adeguano alla normativa
(a lato riportiamo un estratto del Decreto Legislativo 626/94
che riporta gli obblighi del datore di lavoro).

Relativamente alla protezione
degli occhi, il Decreto dice che
i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione
di schegge o di materiale incandescente, caustico, corrosivo
o comunque “dannoso”, devono essere muniti di occhiali,
visiere o schermi appropriati.
Occhiali e visiere di protezione
sono riconosciuti come dispositivi di protezione.
Gli occhiali di protezione con lenti correttive sono regolati
dalla direttiva CEE 89/686.
Questa direttiva prevede che ogni dispositivo di protezione
riporti la marcatura CE sia sull’occhiale che sulla lente.
Questa marcatura attesta la rispondenza del prodotto ai requisiti
della direttiva.
È
importante notare che il dispositivo di sicurezza oggetto di
rispondenza alla normativa è l’occhiale completo,
ovvero già assemblato con le lenti correttive presso
laboratori appositamente certificati.
Decreto
legislativo 626: la sicurezza dei lavoratori negli ambienti
di lavoro»»
Obblighi
dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti - D.Lgs.626/94»»

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